COMUNICATO STAMPA
FISCO: COMMERCIALISTI A RUFFINI, PROROGARE LE DELEGHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
In una lettera alle Entrate il presidente della categoria Miani chiede anche di fare chiarezza sulle polizze assicurative per i visti di conformità relativi al Superbonus del 110%
Roma, 4 dicembre 2020 – Prorogare le deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e fare chiarezza in tema di polizze assicurative per visti di conformità relativi al Superbonus del 110%. Sono le richieste del Consiglio nazionale dei commercialisti contenute in una lettera inviata oggi dal presidente della categoria, Massimo Miani, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
“A distanza di due anni dall’implementazione dei servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate”, scrive Miani, “stanno per venire a scadenza in questo periodo, le deleghe conferite dagli operatori economici ai professionisti per l’utilizzo di tali servizi per conto dei propri clienti. Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e le esigenze di contenimento del contagio – che impongono di ridurre al minimo i momenti di contatto con persone diverse dai propri familiari e collaboratori –, sarebbe opportuno evitare gli incontri tra professionisti e propri clienti al solo fine di rinnovare le deleghe in scadenza”. L’auspicio dei commercialisti è “che possa essere disposta quanto prima la proroga, almeno annuale, della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica attualmente in uso”.
Con riferimento invece alle polizze assicurative della responsabilità civile per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura relative al c.d. Superbonus del 110%, Miani scrive a Ruffini che “sono giunte al Consiglio nazionale dei commercialisti segnalazioni su iniziative da parte di alcune Direzioni territoriali dell’Agenzia delle entrate, finalizzate al controllo della validità di tali visti, con cui viene richiesto ai professionisti (peraltro, tramite lettera inviata agli Ordini territoriali dei Commercialisti) l’invio di copia della polizza assicurativa che “dovrà prevedere specifica clausola di copertura per tale attività di apposizione del visto di conformità sul modello di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura”.
Il numero uno dei commercialisti ricorda come “al riguardo l’articolo 119, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che il visto di conformità relativo al Superbonus del 110% sia rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia della medesima disciplina prevista per i visti di conformità apposti sulle dichiarazioni fiscali in sede di assistenza fiscale ai contribuenti”. Ne consegue, prosegue Miani rivolto a Ruffini che “come anche da Lei sottolineato in sede di audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria il 18 novembre u.s. (v. pagg. 18-19 del testo dell’audizione), che non è necessario prevedere alcuna specifica clausola di copertura per i visti di conformità relativi al Superbonus del 110% nelle polizze assicurative già stipulate dai professionisti per il rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali in corso di validità, essendo entrambi i visti rilasciati ai sensi della medesima disciplina di cui al citato articolo 35 e alle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Resta ferma, ovviamente, la necessità che la polizza assicurativa già sottoscritta abbia un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, anche sui modelli di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativi al Superbonus del 110%”. La richiesta dei commercialisti è quindi quella di “emanare, al più presto, istruzioni di prassi amministrativa sul punto, al fine di prevenire incertezze interpretative da parte delle Direzioni territorialmente competenti, evitando inutili adempimenti a carico dei professionisti, non richiesti dalla normativa vigente”.